STATUTO DEI GRIFONI IN VIAGGIO


Genoa Club Grifoni in Viaggio Statuto

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art.1

Il GENOA CLUB GRIFONI IN VIAGGIO costituito a Genova in Via Fiasella 80 r, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Art. 2

Lo scopo principale del club, attraverso l'operato dei suoi iscritti, è quello di divulgare in tutto il mondo la storia, il tifo, la passione ed il mito per il Genoa Cricket and Football Club ed i valori e le bellezze della città in cui è nato e di cui fa parte in maniera inscindibile.

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno d'età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso cittadinanza, appartenenza etnica e professionale. I minori di diciotto anni possono assumere titolo di socio solo previo consenso dei genitori e in ogni caso non hanno diritto al voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti a termine.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome e indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

Il consiglio direttivo è costituito da tutti i soci che eleggono un Presidente, un Vice Presidente, Un Tesoriere, Un Segretario e sette consiglieri. Una volta l'anno ci sarà un assemblea ordinaria consuntiva a cui i soci devono partecipare per discutere delle iniziative del Club e ogni 3 anni per rieleggere il consiglio direttivo. Per associarsi basterà compilare il modulo che verrà fornito dal club.

Art. 6

I soci hanno diritto:
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Club;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto al voto in assemblea i Soci che hanno rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima della stessa.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto ed ad osservare le delibere degli organi sociali.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
- espulsione o radiazione

Art. 9

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, o ad un richiamo scritto, o con la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizione dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Club, dei suoi organi, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Club, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali. Atti, documenti od altro di proprietà del Club;

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitivela prima Assemblea dei Soci oppure al Collegio dei Garanti.


L' ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Partecipano all'assemblea tutti i Soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa sono in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, ed è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno ed è da inviare ad ogni socio almeno quindici giorni prima.

Art. 12

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo eccezioni di cui all' Articolo 13.
Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 13

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo svolgimento o la liquidazione del Club, valgono le norme di cui all' Art. 28

Art. 14

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne fa richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
L'assemblea nomina gli scrutatori e decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle urne. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.

Art. 15

L' assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile ed ha le suddette funzioni:
- eleggere il consiglio direttivo, alla fine del mandato o in seguito alla dimissione dello stesso, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti fra i soci. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione al Club
- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta di almeno tre membri che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale

Art. 16

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario dell' Assemblea e reserà a disposizione dei soci che ne richiederanno visione.


GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 17

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni, è composto di un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili Art. 18 Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 19

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:
- Il Presidente: ha la rappresentanza legale del Club ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio
- Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni
- Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Club; redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti e specifiche esigenze legate alle attività del Club.

Art. 20

Compiti del consiglio direttivo sono:
- eseguire le delibere dell' assemblea
- formulare i programmi dell'attività sociale sulla base delle linee approvate dall ' assemblea - predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo - deliberare circa l'ammissione dei soci
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti alle attività sociali
- decidere le modalità di partecipazione del Club alle attività organizzate da altre associazioni od enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto

Art. 21

Le sedute del consiglio direttivo sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono valide a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 22

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Quando il consiglio direttivo riunito riscontra a unanimità dei Consiglieri il disinteresse totale di uno dei consiglieri all'attività del Club ne può chiedere le dimissioni e fa entrare al suo posto il primo dei non eletti. Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.


SCIOGLIMENTO DEL CLUB

Art. 23

La decisione motivata di scioglimento del Club deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà in ogni modo essere deliberato.
L' assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra associazione con finalità analoghe e in ogni modo per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto al' Art. 11 comma quattro quinques, lett. B) del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.


DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide L'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.









 
 

 
 

 

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